Regolamento
recante
norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle università e degli istituti
di
istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel d.l.
19.09.94,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni
d.i. 5 agosto 1998
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998, registro n. 1,
foglio
n. 162
pubblicato in G.U. n. 246 del 21/10/98
di
concerto con
Il
Ministro del lavoro
e della Previdenza Sociale,
Il
Ministro della
Sanità
ed
il Ministro della
Funzione Pubblica
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;
Considerato
che dette particolari esigenze possono essere individuate:
a) nella garanzia
della libertà di ricerca e di didattica, sancita
dall'articolo 33
della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9
maggio
1989, n. 168;
b) nella
peculiarità
delle università in quanto realtà nelle quali si
svolgono
attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di
servizio,
per natura ed organizzazione diverse da altre attività di
produzione
di beni o di servizi;
c) nella necessità
di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed
il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione,
sicurezza
ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli
istituti
di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro
specificità;
d) nella necessità
di regolare le attività svolte nell'ambito delle
università
dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli
studenti
e dai soggetti esterni alle università che operano per conto
e nell'ambito
delle stesse;
Considerato,
altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni
universitarie
possono essere ulteriormente precisate come segue:
a) l'università
è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee -
che risultano
essere autonome con riferimento ad alcuni settori di
attività, ma
interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la
loro attività personale docente, ricercatore e personale
tecnico
ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e
competenze;
b) l'attività
di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie,
spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di
macchine,
di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi
tecnici
ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti
in
via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi
o non
compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria
un'apposita
valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
c) il personale, sia
organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia,
sia
organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria
struttura,
quanto presso altre strutture;
d) l'attività
del personale universitario si svolge secondo tempi,
modalità ed
organizzazione tali da rendere necessario individuare indici
statistico-infortunistici
diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per
quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
e) le istituzioni
universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare
di
particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che
è
caratterizzato da una molteplicità di origini e di
destinazioni;
f) le istituzioni
universitarie svolgono nelle proprie strutture attività
didattiche,
culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle
università,
non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico
spettacolo;
g) le strutture universitarie
(quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici,
stabulari,
officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio
fortemente differenziate tanto per qualità che per
intensità;
h) le frequenti
collaborazioni
tra università ed enti di ricerca, di servizio,
assistenziali e
produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il
personale
delle università e quello degli enti coinvolti concorre
direttamente
al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa
definizione
dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
i) alcune
università
sono articolate in più sedi o poli;
l) l'articolazione
organizzativa delle attività universitarie è
definita dai
singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di
specificità
per ciascuna sede;
m) la difficoltà
di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della
molteplicità
delle attività istituzionalmente svolte, relative alla
didattica,
alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della
riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori,
nonché
della molteplicità delle "unità produttive" di
riferimento.
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;
Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);
A
D O T T A
il seguente regolamento:
Art.
1
Campo di applicazione
e particolari esigenze
1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.
Art.
2
Soggetti e categorie
di riferimento
1. Il datore di lavoro,
con apposito provvedimento dell'università, viene
individuato nel
rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o
raggruppamento
di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva
ai sensi
del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per
tutte
le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il
datore di lavoro è il rettore.
2. Si intendono per
unità produttive le strutture amministrative, le presidenze
di facoltà,
i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le
aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del
decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra
struttura
singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa
e di gestione, istituite dalle università ed individuate
negli atti
generali di ateneo.
3. Sono considerati
laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono
attività didattica,
di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di
apparecchi
ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi
tecnici,
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati
laboratori,
altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono
attività
al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio,
campagne
archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in
laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle
attività
svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del
rischio,
vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione,
tanto
per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di
sorveglianza sanitaria.
4. Oltre al personale
docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
dell'università,
si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e
quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge
l'attività
presso le strutture dell'università, salva diversa
determinazione
convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi
universitari,
i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i
soggetti
ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca
o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente
svolta,
siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
5. Per responsabile
della attività didattica o di ricerca in laboratorio si
intende
il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge
attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
Art.
3
Obblighi ed attribuzioni
del rettore
1.Al rettore, in quanto
datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell'articolo
2, e quale presidente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo,
compete:
a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di
prevenzione
e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione
e protezione dai rischi;
b) presentare periodicamente
al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza,
il
piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui
all'articolo
3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto
delle
risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai
rischi.
Art.
4
Obblighi ed attribuzioni
del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro,
quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede: a) alla
valutazione
del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle
svolte
in regime di convenzione con enti esterni, come individuate
nell'art.10.
Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con
la
libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano
o possano
dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla
valutazione
spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della
attività didattica o di ricerca in laboratorio;
b) alla nomina del
medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17
del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di
più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il
compito di
coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione
del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle
attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come
previsto dal
successivo articolo 5;
d) alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) allo svolgimento
di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a),
b),
c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.
Art.
5
Obblighi ed attribuzioni
del responsabile della attività didattica o di ricerca in
laboratorio
1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il
responsabile della attività didattica o di ricerca, nei
limiti delle
proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di
eliminare
o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso
tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di
lavoro;
b) attivarsi, in occasione
di modifiche delle attività significative per la salute e
per la
sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il
documento
di cui al comma 2, articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994,
n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure
di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio
vengano
poste in essere;
d) attivarsi per la
vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e
protezione
dai rischi;
e) frequentare i corsi
di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con
riferimento
alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
Art.
6
Formazione ed informazione
1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
Art.
7
Rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza
1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.
Art.
8
Prevenzione incendi
1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art.
9
Progettazione ed utilizzo
di prototipi e di nuovi prodotti
1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono: a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili; b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.
Art.
10
Convenzioni nelle
attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di
servizio
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|
f.to On.le Tiziano TREU |
IL
MINISTRO DELLA SANITA' f.to On.le Rosy BINDI |
IL
MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA f.to On.le Franco BASSANINI |
n.b.: E' opportuno fare riferimento sempre alla documentazione originale. I dati contenuti sono di carattere informativo.