Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66
"Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"
Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni".
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".
Art. 2.
Campo di applicazione
1. L'articolo 60, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e' sostituito dal seguente:
"2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita'
disciplinate
dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".
Art. 3.
Definizioni
1. L'articolo 61 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del
presente decreto
si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto
legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione
di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n.
285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII,
nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un processo
previsto
dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione
nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3
febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione
di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti
dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n.
285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o
mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore,
in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell'allegato
VIII-bis.".
Art. 4.
Valore limite di esposizione
1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".
Art. 5.
Valutazione del rischio
1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.".
Art. 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. L'articolo 70 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie).
- 1.
I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel
quale
e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente
cangerogeno
o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente.
Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura
la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio
di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a
detto
registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo
69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di
rischio,
custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la
responsabilita'
del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma
1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro
- ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne
consegna
copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di
rischio
all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di
lavoro
almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a
quarant'anni
dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle
sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del
segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo
di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni,
e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del
registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per
territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato
attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
chiede
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di
cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio,
qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle
sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati
di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a
richiesta
li rende disponibili alle regioni.".
Art. 7.
Monitoraggio dei tumori
1. L'articolo 71, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e' sostituito dal seguente:
"2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni
raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale,
nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di
statistica
- ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni
sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile
al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio
con periodicita' annuale.".
Art. 8.
Adeguamenti normativi
1. L'articolo 72 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La
Commissione consultiva
tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze
cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai
criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai
Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione
consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del
progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.".
Art. 9.
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti
cancerogeni
1. L'allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e' sostituito dal seguente:
"Allegato VIII
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3),
e art. 72,
comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina
col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti
nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".
Art. 10.
Elenco dei valori limite di esposizione professionale
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis:
Allegato VIII-bis
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art.
72, comma
2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente |
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Benzene |
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Cloruro di vinile monomero |
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Polveri di legno |
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|
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".
Art. 11.
S a n z i o n i
1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".
Art. 12.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.
Art. 13.
Abrogazione
1. Il decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
962, e' abrogato.
n.b.: E' opportuno fare riferimento sempre alla documentazione originale. I dati contenuti sono di carattere informativo.