Art.
1
DATORE DI LAVORO
1. Il Rettore, quale rappresentante legale
dell’Università, svolge
le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs. 626/94
e successive modifiche ed integrazioni e dell’art.
2,1° comma del D.M.363/98.
2. Il Rettore ha poteri di direttive, di indirizzo e di coordinamento,
nonché, ai fini del presente regolamento, di sostituzione
nei riguardi
dei responsabili delle strutture così come individuate al
successivo
art. 3.
3. Spetta al Rettore l’alta vigilanza sulle
attività di prevenzione
e protezione, nonché la promozione
dell’aggiornamento tecnico e
normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori di cui
all’art.
2 lettera a) del D.Lgs. 626/94.
4. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa,
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
a) nomina gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il
responsabile del medesimo ? di seguito denominato responsabile del
servizio
? ai fini degli art. 4,4° comma e 8,2° comma D.Lgs.
626/94 nonché
i professionisti necessari agli adempimenti per la prevenzione e
protezione
di cui al D.Lgs. sopracitato nonché al D.Lgs. 230/95 e
successive
modificazioni ed integrazioni;
b) nomina i medici competenti, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs.
626/94,
per i fini previsti dal capo IV del medesimo decreto, ed il medico
coordinatore,
ai sensi dell’art. 4,1° comma DM 363/98;
c) nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti
di legge, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94;
d) elabora il documento di cui all’art. 4,2° comma
D.Lgs. 626/94,
in collaborazione con il responsabile delle attività di cui
al successivo
art. 6, e con il responsabile del servizio, il medico competente e gli
altri professionisti eventualmente incaricati, nell’ambito
delle loro attribuzioni;
e) organizza i corsi di formazione e informazione e definisce le
modalità
del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi;
f) convoca, almeno una volta l’anno, le riunioni periodiche
di prevenzione
e protezione dei rischi, previste dall’art. 11 D.Lgs.
626/94;
g) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano
di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt. 3 e 4
del D.Lgs. 626/94 tenendo conto delle risultanze della riunione
periodica
di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto
dall’art.
3 DM 363/98.
5. Il Rettore, ai fini dell’esercizio delle suddette
funzioni, si avvale
degli uffici dell’amministrazione universitaria, cui
può anche affidare,
di volta in volta, compiti esecutivi e di vigilanza interna.
Art. 2
DELEGHE
Ad esclusione delle attribuzioni previste dagli artt. 3
e 4 del DPR
363/98, il Rettore, con appositi provvedimenti, delega ai responsabili
della struttura e della ricerca e della didattica i compiti previsti
dal
D.Lgs. 626/94 ed in particolare, l’attuazione delle misure
generali di
tutela previste dall’art. 3 del D.Lgs. 626/94.
La delega ai responsabili della ricerca e della didattica avviene su
indicazione dei responsabili delle strutture, di cui al successivo art.
6.
Art. 3
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Ferme restando l’autonomia gestionale ed
organizzativa delle strutture
universitarie e dei responsabili delle attività individuati
nel
successivo art. 6, e la competenza specifica di questi ultimi e dei
singoli
docenti, si intendono ricomprese nelle strutture universitarie, gli
uffici
amministrativi, le presidenze di corso di laurea, i dipartimenti, gli
istituti
ad esaurimento, i centri di servizi e ricerca, le biblioteche autonome
nonché ogni altra unità organizzativa e/o
amministrativa,
che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o
amministrata
dall’Università.
Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni,
ovvero
lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di
prevenzione
e protezione, le stesse debbono addivenire ad una gestione comune
adottando
apposito provvedimento ed individuando il responsabile di struttura cui
viene attribuita la competenza per il coordinamento, al fine di
garantire
la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dandone
comunicazione
al Rettore.
Art. 4
COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA
1. I responsabili delle strutture individuate nel
precedente art. 3,
sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in
materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, di quanto indicato nel presente articolo
e delle direttive di esecuzione emanate dal Rettore.
2. I responsabili di struttura rispondono della corretta gestione delle
attività e dell’assolvimento dei compiti
amministrativi e tecnici
individuati dalla normativa e dalle direttive. Essi sono tenuti
all’osservanza
delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura
dell’attività
della struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di
lavoro
e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella
sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal
presente articolo, essi dispongono prioritariamente dei fondi propri
della
struttura, emanano, all’occorrenza, disposizioni o ordini
specifici, hanno
il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere
l’attività,
qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato
per
la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente,
dandone informazione al Rettore.
3. I responsabili di struttura debbono coordinarsi con il responsabile
del servizio, con il medico competente e con gli altri professionisti
previsti
dalla normativa vigente e possono richiedere agli stessi il necessario
supporto tecnico consultivo per l’avvio delle
attività di prevenzione
e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle
medesime.
4. I responsabili delle strutture sottopongono al Rettore i nominativi
dei responsabili della ricerca e delle didattica.
5. Ai responsabili di struttura spetta, comunque, la vigilanza
sull’applicazione
delle normative nell’ambito della propria struttura, anche
qualora abbiano
incaricato, a termini di legge, uno o più responsabili della
ricerca
e della didattica.
6. In particolare ai responsabili di struttura compete di:
a) attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato, in
occasione
di modifiche significative del processo produttivo per la salute e la
sicurezza
dei lavoratori, il documento di cui alla lettera d) dell’art.
1, fornendo
al Rettore, al responsabile del servizio, al medico competente ed ai
professionisti
eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui
rischi
connessi all’attività svolta richiedendo
altresì al Rettore
gli interventi che si rendono necessari;
b) segnalare al Rettore la necessità di avviare corsi di
formazione
e informazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
intendono
frequentare la struttura;
c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione
e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste
in essere;
d) nominare gli addetti all’emergenza,
all’evacuazione, alla lotta
antincendio e al pronto soccorso, segnalando il loro nominativo a tutto
il personale che frequenta la struttura;
e) individuare, di concerto con il responsabile della ricerca e della
didattica i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità
definite
dal responsabile del servizio;
f) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori
previste dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), q),
dell’art. 4,5° comma D.Lgs. 626/94, fatte salve
quelle a carico del
responsabile della ricerca e della didattica, di cui al successivo art.
6;
g) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione
degli accessi, affinché soltanto il personale che sia
adeguatamente
formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che
comportano
un rischio specifico;
h) richiedere i nulla osta sulle attività rivolte alle
autorità
locali qualora previsti dalla normativa vigente;
i) effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e
comunicarli
al Rettore per la loro iscrizione nel registro infortuni;
j) segnalare al Rettore gli incidenti occorsi affinché
questi
possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali
indicazioni
per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza;
k) segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche
al fine di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del
successivo
art. 7.
Art. 5
ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Il direttore amministrativo:
1. esplica l’attività di indirizzo,
di gestione, di direzione
e di coordinamento degli uffici dell’amministrazione centrale
ed è
pertanto il responsabile della struttura (sede centrale
dell’amministrazione).
In quanto tale lo stesso è sottoposto alle attribuzioni e
agli obblighi
di cui al precedente art. 4, in quanto applicabile.
2. Designa al Rettore i responsabili delle
attività tecniche-amministrative
dell’amministrazione centrale ai fini del presente
regolamento.
3. Cura i procedimenti nei confronti di tutto il
personale tecnico-amministrativo,
per l’adozione dei rispettivi provvedimenti
disciplinari.
4. Comunica al Rettore i nominativi dei vincitori di
concorso o/e dei
lavoratori in mobilità affinché si possano
organizzare opportuni
corsi di formazione-informazione prima che inizino la nuova
attività.
I responsabili delle attività
tecniche-amministrative curano
l’applicazione delle procedure e delle verifiche come
specificato nella
normativa, e devono fornire tutte le indicazioni necessarie al
responsabile
del servizio (direttore amministrativo). Essi confrontano le proprie
attività
tra di loro e con il direttore amministrativo, al fine di permettere a
quest’ultimo il corretto svolgimento delle proprie
funzioni.
Art. 6
COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA
1. Il responsabile della ricerca e della didattica ?
denominato responsabile
delle attività -, ai sensi degli artt. 2,5° comma e
5 del DM
363/98, è nominato dal Rettore su indicazione del
responsabile della
struttura e individuato tra coloro che sovrintendono alle
attività
di lavoratori, con particolare riguardo alle attività svolte
nei
laboratori, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano
prevedibili
fonti di rischio.
2. I responsabili delle attività possono assumere tutti i
provvedimenti
necessari alla tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro,
utilizzando
prioritariamente le risorse disponibili della struttura stessa, possono
inoltre, se indispensabile, interrompere
l’attività propria e dei
propri collaboratori, allorché tale attività
possa comportare
un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle
persone
e la salvaguardia dell’ambiente, dandone informazione al
responsabile della
struttura o al Rettore.
3. I responsabili delle attività, nell’ambito
delle proprie
funzioni, debbono coordinarsi con il responsabile di struttura e
richiederne
il supporto tecnico consultivo qualora necessario per l’avvio
delle attività
di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione
delle
medesime.
4. I responsabili delle attività sono comunque delegati
ad:
a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze
del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al
responsabile della struttura ove si svolge
l’attività stessa;
b) informare e vigilare tutti i lavoratori sulle corrette procedure
da adottare e fornire loro i dispositivi di protezione, ivi compresi
quelli
individuali;
c) collaborare con il responsabile del servizio, con il medico
competente
e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente
fornendo
loro le informazioni necessarie e tutti gli elementi sui procedimenti
operativi
e sui rischi connessi;
d) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e darne comunicazione
al responsabile della struttura e per il suo tramite al Rettore, prima
di iniziare una nuova attività;
e) elaborare le procedure operative che tengano conto degli aspetti
di sicurezza connessi con le attività, consultando, tramite
il responsabile
della struttura, il responsabile del servizio e il medico competente
ove
lo ritengano opportuno;
f) attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla
normativa
vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione,
detenzione
o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o
biologici;
g) segnalare al responsabile di struttura le inosservanze da parte
del personale, anche al fine dell’adozione dei provvedimenti
disciplinari
previsti dall’art. 7.
5. I presidi di facoltà, i presidenti dei corsi di laurea ed
i direttori dei corsi e di scuola propongono al Rettore
l’attivazione di
corsi di formazione-informazione rivolti agli studenti.
Art. 7
COMPITI DEI LAVORATORI
Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed
amministrativo dipendente
dall’Università, si intendono per lavoratori anche
quelli individuati
dall’art. 2, 4° comma del DM 363/98.
1. Tutti i lavoratori operanti presso l’Ateneo,
nonché gli eventuali
ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia
dell’ambiente,
ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto
dall’art.
5 del D.Lgs. 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dal
Rettore,
dai responsabili di struttura e dai responsabili delle
attività.
2. Il lavoratore designato per l’attuazione delle misure di
prevenzione
incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso,
non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la
designazione
e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati
dall’amministrazione
(art. 12, 3° comma del D.Lgs. 626/94).
Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai corsi di
formazione-informazione
relativi ai rischi connessi all’attività
svolta.
Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art.
5 del
D.Lgs. 626/94, all’atto dell’accertamento di
eventuali violazioni alle
presenti disposizioni, impregiudicata l’applicazione delle
leggi penali
ed amministrative, conseguirà l’erogazione delle
sanzioni disciplinari
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Il responsabile ed i componenti tecnici ed
amministrativi del servizio
di prevenzione e protezione sono nominati dal Rettore ai sensi
dell’art.
1, lettera a) del presente regolamento.
2. Il servizio prevenzione e protezione redige il documento per la
sicurezza e propone corsi di formazione e informazione.
3. Il servizio dispone, sul bilancio
dell’Università, di un
budget per il proprio funzionamento.
Art. 9
RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 7
D.M. 363/98)
Nelle Università le rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza,
di cui all’art. 18 del D.Lgs. 626/94, sono individuate fra
tutto il personale
di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo),
purché
non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le
modalità
fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle
rappresentanze
studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata,
tenendo
conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato
dalle
Università, così come individuate dal presente
decreto.
Art. 10
CONVENZIONI
Per quanto attiene alle strutture
dell’Università, stabilmente
ospitate presso enti esterni, l’adempimento degli obblighi di
cui al D.Lgs.
626/94 compete agli enti stessi, così come individuato nelle
convenzioni
previste dall’art. 10 DM 363/98 e curate
dall’amministrazione.
1. Il personale delle strutture universitarie ospitate presso enti
esterni all’Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai
responsabili degli
enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per
l’attuazione
delle misure generali di tutela.
2. Qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero
i responsabili delle strutture universitarie ospitate ritengano
sussistere
situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del
proprio
personale, i responsabili della struttura sono tenuti a richiedere
formalmente
l’intervento degli incaricati dei predetti enti, dandone
eventuale comunicazione
al
Rettore.
3. Gli enti ospitati presso l’Università di
Perugia debbono
provvedere affinché il proprio personale osservi le
normative vigenti
e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita
dalle
convenzioni. Ai sensi del DM 363/98, gli operatori di detti enti sono
equiparati
ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle
convenzioni.
4. Ai responsabili degli enti ospitati presso
l’Università spettano
i compiti previsti a carico dei responsabili di struttura per le
attività
che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le
attrezzature
ed i preparati messi a disposizione
dell’Università; ad essi competono,
nell’ambito delle proprie funzioni, i compiti di cui al
precedente art.
4.
5. Il responsabile delle attività ai sensi
dell’art. 6 può
essere individuato anche tra il personale degli enti di cui al comma
precedente.
Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati di cui alla Legge 31/12/1996 n.
675, inerente
lo stato di salute dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro,
va
effettuato ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 135.
Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti disposizioni costituiscono linea di
indirizzo generale sull’applicazione
della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori
sul
lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il
personale
interessato.
Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia
debbono
essere in sintonia con quanto disposto nel presente
regolamento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento
al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
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