REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
D.Lgs n. 626/94 - D.Lgs n. 242/96 - D.M. 363/98


 

Art. 1 - DATORE DI LAVORO
Art. 2 - DELEGHE
Art. 3 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 4 - COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 6 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA
Art. 7 - COMPITI DEI LAVORATORI
Art. 8 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 9 - RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 7 D.M. 363/98)
Art. 10 - CONVENZIONI
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

 
 
Art. 1
DATORE DI LAVORO

1. Il Rettore, quale rappresentante legale dell’Università, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 2,1° comma del D.M.363/98. 
2. Il Rettore ha poteri di direttive, di indirizzo e di coordinamento, nonché, ai fini del presente regolamento, di sostituzione nei riguardi dei responsabili delle strutture così come individuate al successivo art. 3. 
3. Spetta al Rettore l’alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell’aggiornamento tecnico e normativo dei responsabili delle strutture e dei lavoratori di cui all’art. 2 lettera a) del D.Lgs. 626/94. 
4. Il Rettore, previa consultazione, ove prevista dalla normativa, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
a) nomina gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile del medesimo ? di seguito denominato responsabile del servizio ? ai fini degli art. 4,4° comma e 8,2° comma D.Lgs. 626/94 nonché i professionisti necessari agli adempimenti per la prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. sopracitato nonché al D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) nomina i medici competenti, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94, per i fini previsti dal capo IV del medesimo decreto, ed il medico coordinatore, ai sensi dell’art. 4,1° comma DM 363/98; 
c) nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94; 
d) elabora il documento di cui all’art. 4,2° comma D.Lgs. 626/94, in collaborazione con il responsabile delle attività di cui al successivo art. 6, e con il responsabile del servizio, il medico competente e gli altri professionisti eventualmente incaricati, nell’ambito delle loro attribuzioni; 
e) organizza i corsi di formazione e informazione e definisce le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi; 
f) convoca, almeno una volta l’anno, le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, previste dall’art. 11 D.Lgs. 626/94; 
g) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 626/94 tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, così come previsto dall’art. 3 DM 363/98. 
5. Il Rettore, ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni, si avvale degli uffici dell’amministrazione universitaria, cui può anche affidare, di volta in volta, compiti esecutivi e di vigilanza interna. 

Art. 2
DELEGHE

Ad esclusione delle attribuzioni previste dagli artt. 3 e 4 del DPR 363/98, il Rettore, con appositi provvedimenti, delega ai responsabili della struttura e della ricerca e della didattica i compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 ed in particolare, l’attuazione delle misure generali di tutela previste dall’art. 3 del D.Lgs. 626/94. 
La delega ai responsabili della ricerca e della didattica avviene su indicazione dei responsabili delle strutture, di cui al successivo art. 6. 

Art. 3
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Ferme restando l’autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture universitarie e dei responsabili delle attività individuati nel successivo art. 6, e la competenza specifica di questi ultimi e dei singoli docenti, si intendono ricomprese nelle strutture universitarie, gli uffici amministrativi, le presidenze di corso di laurea, i dipartimenti, gli istituti ad esaurimento, i centri di servizi e ricerca, le biblioteche autonome nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall’Università. 
Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, ovvero lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare le attività di prevenzione e protezione, le stesse debbono addivenire ad una gestione comune adottando apposito provvedimento ed individuando il responsabile di struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dandone comunicazione al Rettore. 

Art. 4
COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

1. I responsabili delle strutture individuate nel precedente art. 3, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di quanto indicato nel presente articolo e delle direttive di esecuzione emanate dal Rettore. 
2. I responsabili di struttura rispondono della corretta gestione delle attività e dell’assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive. Essi sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell’attività della struttura, devono valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Per lo svolgimento di tali attività e di quelle previste dal presente articolo, essi dispongono prioritariamente dei fondi propri della struttura, emanano, all’occorrenza, disposizioni o ordini specifici, hanno il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l’attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, dandone informazione al Rettore. 
3. I responsabili di struttura debbono coordinarsi con il responsabile del servizio, con il medico competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l’avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 
4. I responsabili delle strutture sottopongono al Rettore i nominativi dei responsabili della ricerca e delle didattica. 
5. Ai responsabili di struttura spetta, comunque, la vigilanza sull’applicazione delle normative nell’ambito della propria struttura, anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più responsabili della ricerca e della didattica. 
6. In particolare ai responsabili di struttura compete di: 
a) attivarsi affinché venga elaborato ed aggiornato, in occasione di modifiche significative del processo produttivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il documento di cui alla lettera d) dell’art. 1, fornendo al Rettore, al responsabile del servizio, al medico competente ed ai professionisti eventualmente incaricati tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all’attività svolta richiedendo altresì al Rettore gli interventi che si rendono necessari; 
b) segnalare al Rettore la necessità di avviare corsi di formazione e informazione rivolti a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intendono frequentare la struttura; 
c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; 
d) nominare gli addetti all’emergenza, all’evacuazione, alla lotta antincendio e al pronto soccorso, segnalando il loro nominativo a tutto il personale che frequenta la struttura; 
e) individuare, di concerto con il responsabile della ricerca e della didattica i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite dal responsabile del servizio; 
f) adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), q), dell’art. 4,5° comma D.Lgs. 626/94, fatte salve quelle a carico del responsabile della ricerca e della didattica, di cui al successivo art. 6; 
g) prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico; 
h) richiedere i nulla osta sulle attività rivolte alle autorità locali qualora previsti dalla normativa vigente; 
i) effettuare le denunce di infortunio agli organi competenti e comunicarli al Rettore per la loro iscrizione nel registro infortuni; 
j) segnalare al Rettore gli incidenti occorsi affinché questi possa procedere alla loro valutazione e fornire le eventuali indicazioni per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza; 
k) segnalare al Rettore le inosservanze da parte dei lavoratori, anche al fine di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del successivo art. 7. 

Art. 5
ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Il direttore amministrativo: 

1. esplica l’attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento degli uffici dell’amministrazione centrale ed è pertanto il responsabile della struttura (sede centrale dell’amministrazione). In quanto tale lo stesso è sottoposto alle attribuzioni e agli obblighi di cui al precedente art. 4, in quanto applicabile. 

2. Designa al Rettore i responsabili delle attività tecniche-amministrative dell’amministrazione centrale ai fini del presente regolamento. 

3. Cura i procedimenti nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, per l’adozione dei rispettivi provvedimenti disciplinari. 

4. Comunica al Rettore i nominativi dei vincitori di concorso o/e dei lavoratori in mobilità affinché si possano organizzare opportuni corsi di formazione-informazione prima che inizino la nuova attività. 

I responsabili delle attività tecniche-amministrative curano l’applicazione delle procedure e delle verifiche come specificato nella normativa, e devono fornire tutte le indicazioni necessarie al responsabile del servizio (direttore amministrativo). Essi confrontano le proprie attività tra di loro e con il direttore amministrativo, al fine di permettere a quest’ultimo il corretto svolgimento delle proprie funzioni. 
 
 

Art. 6
COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

1. Il responsabile della ricerca e della didattica ? denominato responsabile delle attività -, ai sensi degli artt. 2,5° comma e 5 del DM 363/98, è nominato dal Rettore su indicazione del responsabile della struttura e individuato tra coloro che sovrintendono alle attività di lavoratori, con particolare riguardo alle attività svolte nei laboratori, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano prevedibili fonti di rischio. 
2. I responsabili delle attività possono assumere tutti i provvedimenti necessari alla tutela e protezione della salute nei luoghi di lavoro, utilizzando prioritariamente le risorse disponibili della struttura stessa, possono inoltre, se indispensabile, interrompere l’attività propria e dei propri collaboratori, allorché tale attività possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente, dandone informazione al responsabile della struttura o al Rettore. 
3. I responsabili delle attività, nell’ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il responsabile di struttura e richiederne il supporto tecnico consultivo qualora necessario per l’avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime. 
4. I responsabili delle attività sono comunque delegati ad: 
a) eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al responsabile della struttura ove si svolge l’attività stessa; 
b) informare e vigilare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare e fornire loro i dispositivi di protezione, ivi compresi quelli individuali; 
c) collaborare con il responsabile del servizio, con il medico competente e con gli altri professionisti previsti dalla normativa vigente fornendo loro le informazioni necessarie e tutti gli elementi sui procedimenti operativi e sui rischi connessi; 
d) individuare tutti i soggetti esposti a rischio e darne comunicazione al responsabile della struttura e per il suo tramite al Rettore, prima di iniziare una nuova attività; 
e) elaborare le procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando, tramite il responsabile della struttura, il responsabile del servizio e il medico competente ove lo ritengano opportuno; 
f) attivarsi per attuare quanto disposto dal DM 363/98 e dalla normativa vigente nella predisposizione di prototipi ovvero nella produzione, detenzione o uso di nuovi agenti di pericolo fisici, chimici e/o biologici; 
g) segnalare al responsabile di struttura le inosservanze da parte del personale, anche al fine dell’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 7. 
5. I presidi di facoltà, i presidenti dei corsi di laurea ed i direttori dei corsi e di scuola propongono al Rettore l’attivazione di corsi di formazione-informazione rivolti agli studenti. 

Art. 7
COMPITI DEI LAVORATORI

Oltre al personale docente-ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall’Università, si intendono per lavoratori anche quelli individuati dall’art. 2, 4° comma del DM 363/98. 
1. Tutti i lavoratori operanti presso l’Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, ed in particolare sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 626/94, dalla normativa vigente e da quella emanata dal Rettore, dai responsabili di struttura e dai responsabili delle attività. 
2. Il lavoratore designato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e pronto soccorso, non può rifiutare, se non per giustificati motivi, la designazione e si sottopone ai corsi di formazione e informazione organizzati dall’amministrazione (art. 12, 3° comma del D.Lgs. 626/94). 
Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione-informazione relativi ai rischi connessi all’attività svolta. 
Fermi restando gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 626/94, all’atto dell’accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l’applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 8
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il responsabile ed i componenti tecnici ed amministrativi del servizio di prevenzione e protezione sono nominati dal Rettore ai sensi dell’art. 1, lettera a) del presente regolamento. 
2. Il servizio prevenzione e protezione redige il documento per la sicurezza e propone corsi di formazione e informazione. 
3. Il servizio dispone, sul bilancio dell’Università, di un budget per il proprio funzionamento. 

Art. 9
RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 7 D.M. 363/98)

Nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 626/94, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. 
Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle Università, così come individuate dal presente decreto. 

Art. 10
CONVENZIONI

Per quanto attiene alle strutture dell’Università, stabilmente ospitate presso enti esterni, l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 626/94 compete agli enti stessi, così come individuato nelle convenzioni previste dall’art. 10 DM 363/98 e curate dall’amministrazione. 
1. Il personale delle strutture universitarie ospitate presso enti esterni all’Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l’attuazione delle misure generali di tutela. 
2. Qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero i responsabili delle strutture universitarie ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, i responsabili della struttura sono tenuti a richiedere formalmente l’intervento degli incaricati dei predetti enti, dandone eventuale comunicazione al Rettore.
3. Gli enti ospitati presso l’Università di Perugia debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita dalle convenzioni. Ai sensi del DM 363/98, gli operatori di detti enti sono equiparati ai lavoratori universitari qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni. 
4. Ai responsabili degli enti ospitati presso l’Università spettano i compiti previsti a carico dei responsabili di struttura per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature ed i preparati messi a disposizione dell’Università; ad essi competono, nell’ambito delle proprie funzioni, i compiti di cui al precedente art. 4. 
5. Il responsabile delle attività ai sensi dell’art. 6 può essere individuato anche tra il personale degli enti di cui al comma precedente. 

Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati di cui alla Legge 31/12/1996 n. 675, inerente lo stato di salute dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro, va effettuato ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 135. 
 
 

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni costituiscono linea di indirizzo generale sull’applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato. 
Eventuali ulteriori specifiche disposizioni attuative in materia debbono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.